Con la recente pronuncia n. 6664 del 1° marzo 2022, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema della validità delle clausole contenute all’interno dei verbali di conciliazione. La vicenda giudiziaria in questione traeva origine dall’impugnazione, proposta dal lavoratore, del termine apposto al proprio contratto di lavoro a tempo determinato. Nel corso del primo grado di giudizio, le parti avevano formalizzato un accordo in sede giudiziale, a mezzo del quale la società si impegnava ad assumere il lavoratore, sempre con contratto a termine della durata di alcuni mesi, prevedendo al contempo che, al termine indicato, il rapporto si sarebbe risolto consensualmente con rinuncia del lavoratore ad avanzare qualsivoglia pretesa in ragione di questo ultimo contratto. Ebbene il dipendente impugnava il successivo termine apposto al suo contratto eccependo il rilievo della nullità della conciliazione giudiziale e invocando il superamento del tetto dei 36 mesi previsto come limite massimo di durata dei rapporti a termine dall’articolo 19, D. Lgs. 81/2015. Il Giudice di Legittimità non ha ritenuto fondati i rilievi dell’Azienda, secondo la quale il limite temporale previsto per i contratti a termine doveva essere considerato derogabile dalle parti e che il periodo relativo al primo contratto – oggetto dell’accordo di conciliazione – non potesse essere sommato a quello del successivo contratto. La Corte ha poi affermato che l’atto dispositivo del lavoratore non ha determinato il venir meno di un diritto che era già nel suo patrimonio, ma ha impedito l’insorgenza di quel diritto; per tale motivo, non può parlarsi di rinuncia, che presuppone l’intervenuta acquisizione di un diritto, ma di un atto di regolazione, con cui le parti hanno regolato il nuovo rapporto a termine in modo difforme dalla normativa, con conseguente nullità. In altri termini successivamente a tale pronuncia è ipotizzabile che, in sede conciliativa, oltre a non poter rinunciare a diritti futuri, quale comunque si sarebbe potuta configurare la rinuncia in esame, non è nemmeno mai possibile concordare definizioni dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore che risultino contrari a norme imperative. Avv. Daria GALLINARI - Avv. Barbara PEZZILLI
Proprio nell’ambito di tale secondo fronte giudiziale, è intervenuta la Suprema Corte, fornendo indicazioni di notevole interesse sul tema.
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