Tirocinio e sicurezza sul lavoro

La Legge di Bilancio 2022, tra le molte previsioni, ha dedicato una serie di disposizioni alla materia dei tirocini (articolo 1, commi dal 720 al 726), focalizzando la sua attenzione su due obiettivi: 1) ridefinire il perimetro delle linee guida sul tema dopo i precedenti del 2013 e del 2017 2) rafforzare gli strumenti di tutela dell’istituto al fine di contenere il dilagare dell’improprio utilizzo di questo strumento di lavoro.
Tra le disposizioni immediatamente operative e di significativa rilevanza della Legge, vi sono quelle dedicate a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei tirocinanti.

 
Il comma 725 dell’articolo già citato, letteralmente statuisce che il soggetto ospitante di chi svolge il tirocinio è tenuto al “rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.


La previsione in questione si colloca in realtà nel solco già tracciato dalla normativa quadro di riferimento in tema sicurezza sul lavoro ossia, il D. Lgs. 81/2008 che all’articolo 2, lettera a) giunge alla letterale parificazione dello studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola – lavoro al lavoratore dipendente.

L’articolo appena citato considera e parifica lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore, letteralmente ed espressamente qualificando come “equiparato al lavoratore subordinato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro“.

Da ciò ne consegue che in tutte le ipotesi in cui un datore di lavoro decide di inserire nel proprio organico stagisti o tirocinanti, questi sarà obbligato a osservare le stesse regole che applica per tutti gli altri suoi dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro, sia in riferimento alla formazione, generale e specifica, che rispetto all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal Legislatore sul tema, quali ad esempio la sorveglianza sanitaria, l’adozione dei DPI del caso, l’informazione sulle procedure adottate.

Avv. Daria GALLINARI - Avv. Barbara PEZZILLI